Telco e privacy
Telefonate indesiderate e telemarketing aggressivo: cosa fare
A cura della redazione di Class Action Italia · Aggiornato al
Chiamate a ogni ora da numeri sempre diversi, offerte di luce, gas e telefonia mai richieste, contratti attivati dopo una semplice telefonata: il telemarketing aggressivo è uno dei problemi più segnalati dai consumatori. Ecco gli strumenti per fermarlo e per difendersi dalle sue conseguenze.
Il Registro pubblico delle opposizioni
Dal 27 luglio 2022 il Registro pubblico delle opposizioni è aperto anche ai numeri di cellulare. L’iscrizione è gratuita e si effettua online, per telefono, via email o con raccomandata. Chi si iscrive:
- si oppone alle chiamate commerciali con operatore e con sistemi automatizzati;
- revoca i consensi al telemarketing prestati in precedenza, salvo quelli rilasciati dopo l’iscrizione;
- può rinnovare o revocare l’iscrizione in qualsiasi momento.
Gli operatori di telemarketing sono tenuti a consultare periodicamente il Registro prima di contattare i numeri delle proprie liste.
Se le chiamate continuano
Chi continua a ricevere chiamate commerciali nonostante l’iscrizione al Registro, o nonostante abbia negato il consenso, può esercitare il diritto di opposizione nei confronti dell’azienda, chiedere di sapere da dove ha ottenuto il numero e presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante ha sanzionato più volte compagnie energetiche e telefoniche per milioni di euro a causa di campagne di telemarketing illecito. Il trattamento illecito dei dati può inoltre dare diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
I contratti conclusi al telefono
Il Codice del consumo prevede che, quando un contratto a distanza viene concluso per telefono, il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, che è vincolato solo dopo averla firmata o accettata per iscritto. Senza questa conferma il contratto non è vincolante.
In ogni caso, per i contratti conclusi a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione. Per le forniture non richieste, il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva.
Cosa fare in pratica
- iscrivi i tuoi numeri, fissi e mobili, al Registro pubblico delle opposizioni;
- annota data, ora, numero chiamante e azienda per conto della quale si chiama;
- non confermare mai dati personali, codici POD/PDR o IBAN al telefono;
- se è stato attivato un contratto non voluto, contestalo per iscritto ed esercita il recesso;
- presenta reclamo al Garante privacy e, per i servizi di comunicazione, attiva la conciliazione tramite ConciliaWeb.
Una tutela collettiva
Le campagne di telemarketing illecito colpiscono per definizione migliaia di persone con le stesse modalità. Quando un’azienda attiva contratti senza consenso o tratta illecitamente i dati di una platea ampia di utenti, l’azione collettiva consente di chiedere restituzioni e risarcimenti per tutti.
FAQ
Domande frequenti
L’iscrizione al Registro delle opposizioni ferma tutte le chiamate?+
Ferma le chiamate degli operatori che rispettano la legge. Le chiamate che continuano dopo l’iscrizione sono illecite e possono essere segnalate al Garante per la protezione dei dati personali.
Ho detto sì al telefono: il contratto è valido?+
Per i contratti conclusi per telefono il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato o accettato per iscritto l’offerta confermata dal professionista. In ogni caso può recedere entro 14 giorni.
Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale sul singolo caso. Per una valutazione della tua situazione segnalaci il caso.
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