Energia
Bollette prescritte di luce, gas e acqua: la prescrizione biennale e come farla valere
A cura della redazione di Class Action Italia · Aggiornato al
Ti è arrivata una bolletta con consumi di tre o quattro anni fa? Per luce, gas e acqua la legge ha ridotto a due anni il termine entro cui il fornitore può chiedere il pagamento dei consumi. Oltre quel termine il credito è prescritto e puoi rifiutarti di pagare, ma devi farlo nel modo giusto.
Cosa prevede la legge
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto la prescrizione biennale per i contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, al posto della prescrizione ordinaria di cinque anni. La regola vale per le fatture con scadenza successiva a:
- 1° marzo 2018 per l’energia elettrica;
- 1° gennaio 2019 per il gas;
- 1° gennaio 2020 per il servizio idrico.
La tutela riguarda i clienti domestici, le microimprese e i professionisti. La prescrizione breve si applica anche alle fatture di conguaglio: il fornitore non può recuperare consumi risalenti a più di due anni prima.
Vale anche se non ho comunicato l’autolettura?
Sì. In origine la legge escludeva la prescrizione breve quando la mancata o errata rilevazione dei consumi dipendeva da una responsabilità accertata dell’utente. Questa eccezione è stata abrogata dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 295): dal 1° gennaio 2020 il termine di due anni opera anche quando il fornitore attribuisce al cliente la mancata lettura.
La prescrizione non è automatica
Il fornitore deve indicare in bolletta gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni e informare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione. Ma è il cliente che deve farla valere: se paga senza contestare, non può poi chiedere indietro le somme.
Per eccepire la prescrizione occorre inviare al venditore una comunicazione scritta, indicando la fattura contestata e dichiarando di voler eccepire la prescrizione degli importi relativi a consumi più vecchi di due anni. Molti fornitori mettono a disposizione un modulo apposito.
Cosa fare passo per passo
- verifica il periodo dei consumi fatturati e la data di scadenza della bolletta;
- invia un reclamo scritto al venditore eccependo la prescrizione, conservando la ricevuta;
- paga solo la parte non prescritta, se presente;
- se il venditore non accoglie il reclamo, attiva il Servizio Conciliazione dell’ARERA, che per luce e gas è condizione obbligatoria prima di rivolgersi al giudice;
- se ricevi solleciti o minacce di distacco per importi prescritti, segnalali: possono integrare una pratica commerciale scorretta.
Quando il problema riguarda molti utenti
Negli anni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta più volte contro fornitori che ostacolavano l’esercizio del diritto alla prescrizione biennale, ad esempio non informando i clienti o respingendo in modo sistematico le eccezioni. Quando la condotta di un fornitore è generalizzata, l’azione collettiva consente di ottenere la restituzione delle somme pagate indebitamente da tutti gli utenti coinvolti.
FAQ
Domande frequenti
Se ho già pagato una bolletta prescritta posso riavere i soldi?+
In linea generale no: la prescrizione va eccepita prima del pagamento. Diverso è il caso in cui il fornitore non abbia rispettato gli obblighi di informazione o abbia adottato pratiche scorrette: in queste ipotesi è opportuno far valutare il caso.
La prescrizione biennale vale anche per l’acqua?+
Sì, per le fatture del servizio idrico con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
Il fornitore può staccare la luce per un importo prescritto?+
Se la prescrizione è stata correttamente eccepita, il fornitore non può pretendere il pagamento di quegli importi. Solleciti o minacce di distacco vanno contestati per iscritto e possono essere segnalati all’ARERA e all’AGCM.
Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale sul singolo caso. Per una valutazione della tua situazione segnalaci il caso.
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