Beni di consumo
Azione inibitoria collettiva e azione rappresentativa: differenze con la class action
A cura della redazione di Class Action Italia · Aggiornato al
Non tutte le iniziative collettive servono a ottenere un risarcimento. A volte l’obiettivo più urgente è fermare una condotta dannosa prima che colpisca altre persone. L’ordinamento italiano offre tre strumenti diversi, che possono anche combinarsi tra loro.
L’azione inibitoria collettiva
L’azione inibitoria collettiva, prevista dall’art. 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, serve a ottenere l’ordine di cessazione di una condotta, commissiva od omissiva, pregiudizievole per una pluralità di individui o enti, oppure il divieto di reiterarla.
Può essere proposta da chiunque abbia interesse alla pronuncia inibitoria e dalle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’elenco del Ministero della giustizia, contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. La competenza spetta alla sezione specializzata in materia di impresa.
Con la sentenza il giudice può ordinare all’impresa di adottare le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, fissare una somma da pagare per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione e disporre la pubblicazione del provvedimento.
L’azione rappresentativa dei consumatori
Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La nuova disciplina, inserita nel Codice del consumo, si applica alle violazioni commesse a partire dal 25 giugno 2023.
L’azione rappresentativa può essere promossa soltanto dagli enti legittimati: le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco previsto dal Codice del consumo e gli enti designati per le azioni transfrontaliere. Consente di chiedere:
- provvedimenti inibitori, provvisori o definitivi, per far cessare la pratica;
- provvedimenti compensativi: risarcimento del danno, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato.
Come per la class action, i consumatori che vogliono beneficiare dei provvedimenti compensativi devono aderire all’azione.
Le differenze in sintesi
- Azione di classe (artt. 840-bis ss. c.p.c.): tutela i diritti individuali omogenei di qualsiasi titolare, consumatore o no; mira al risarcimento e alle restituzioni.
- Azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.): mira a far cessare la condotta; può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
- Azione rappresentativa (Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. 28/2023): riservata agli enti legittimati; tutela i consumatori e può combinare inibitoria e risarcimento.
Quale strumento scegliere
La scelta dipende dall’obiettivo, dalla platea dei danneggiati, dalla data dei fatti e dalla prova disponibile. Se la condotta è ancora in corso, l’inibitoria consente di fermarla rapidamente; se il danno si è già prodotto, occorre un’azione risarcitoria. Spesso la strategia più efficace combina più strumenti, affiancandoli a segnalazioni alle autorità di vigilanza.
Class Action Italia valuta ogni segnalazione sotto tutti questi profili e, quando necessario, opera in rete con altri enti legittimati per individuare lo strumento più adatto.
FAQ
Domande frequenti
L’azione inibitoria dà diritto a un risarcimento?+
No. L’inibitoria serve a far cessare la condotta o a impedirne la ripetizione. Per ottenere un risarcimento occorre un’azione di classe, un’azione rappresentativa con provvedimenti compensativi o un’azione individuale.
Un singolo cittadino può proporre l’inibitoria collettiva?+
Sì. L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. riconosce la legittimazione a chiunque abbia interesse alla pronuncia inibitoria, oltre che agli enti iscritti nell’elenco del Ministero della giustizia.
Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale sul singolo caso. Per una valutazione della tua situazione segnalaci il caso.
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