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Tutela degli utenti nel trasporto pubblico con autobus: diritti e qualità del servizio

by Class Action Italia
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Le regioni e gli enti locali, in virtù dell’art 16 Dlgs 422 del 97, determinano gli standard di qualità e il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge di attuazione di ciascuna regione.

Ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel trasporto con autobus

Le funzioni di regolazione e controllo per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono attribuite all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). È compito anche dell’Autorità, ex art 37 D. L. n.201 del 2011, in conformità all’art 101 del Codice del Consumo:

  • fissare le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto con autobus;
  • individuare i diritti dei consumatori del trasporto con autobus

L’Autorità (ART) con delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 ha definito gli obblighi di servizio pubblico a cui sono tenuti i gestori del servizio.

Obblighi dei gestori del servizio di trasporto con autobus

I gestori sono tenuti a garantire le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti di natura risarcitoria nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 181/2011 e al decreto legislativo n. 169/2014.

Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto con autobus

Le condizioni minime di qualità dei servizi sono:

  • un’adeguata offerta di servizi negli orari di maggiore concentrazione dell’utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio;
  • gli obblighi di applicare tariffe non superiori a livelli massimi prestabiliti o tariffe agevolate, rispetto agli stessi livelli massimi, o di riconoscere esenzioni per determinate categorie di utenza.

Va rimarcato che gli obblighi di servizio pubblico sono definiti in termini di frequenze orarie, periodicità e garanzia della disponibilità di posti a sedere per selezionate categorie di utenza.

Tutela dei passeggeri nel trasporto pubblico locale

L’informazione per la durata del viaggio, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità, la risposta tempestiva ai reclami tutelano i passeggeri del trasporto pubblico locale.

L’Autorità in virtù dell’art. 3 del d.lgs. 169/2014 istruisce e valuta i reclami presentati dai passeggeri, ai fini dell’accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.

Analisi dei reclami degli utenti del trasporto con autobus

Da un esame delle relazioni dell’ART (anno 2021) sui reclami proposti dagli utenti si rileva che un terzo lamenta:

  • la qualità del servizio, i ritardi e i profili correlati;
  • le richieste di rimborso/indennizzo a seguito di cancellazioni o di ritardi alla partenza e le relative modalità di erogazione;
  • l’accessibilità alla piattaforma per i reclami, la tempestività e la motivazione delle risposte e l’effettiva soluzione dei disservizi subiti dagli utenti;
  • le informazioni da fornire ai passeggeri in caso di cancellazioni o partenze ritardate o perdita di coincidenza;
  • l’assistenza in caso di cancellazioni o partenze ritardate, o in caso di perdita di coincidenza;
  • le informazioni sul viaggio e/o sui diritti dei passeggeri da parte dei vettori o dei gestori delle stazioni;
  • l’offerta della scelta tra trasporto alternativo o rimborso in caso di cancellazioni o partenze ritardate o overbooking.

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