Lo Statuto dell' associazione

STATUTO “Associazione Class Action Italia - ClassIT”

STATUTO “Associazione Class Action Italia – “ClassIT”

ART. 1 - Denominazione e sede. È costituita, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice civile,
un’Associazione che assume la denominazione di “Associazione Class Action Italia – “ClassIT”.
L’Associazione è identificata anche con il solo acronimo “ClassIT”. L’Associazione assume nella
propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) come risulterà dall’iscrizione
dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno
distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno
distintivo che l’Associazione intenderà adottare. L’Associazione ha la sede legale in PORTICI
(NA) alla via Libertà 205 e ha durata fino al conseguimento dello scopo. L’Associazione ha una
rappresentanza nazionale ed internazionale. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica
statutaria.
ART. 2 – Finalità. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di
attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva
o principale le seguenti attività di interesse generale, ex art 5, co.1 dlgs 117/17:
·         lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nello specifico, l’associazione intende:
·        realizzare attività di informazione, educazione e formazione , rivolte ai consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore     per
consentire loro scelte consapevoli e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione che
siano finalizzate, al risparmio delle risorse, agli sprechi energetici, al rispetto dell'ambiente, con
progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali giovani anziani e immigrati ed altre.
·        Tutelare consumatori e  utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del
Codice del Terzo Settore , organizzando il controllo continuo delle campagne pubblicitarie, delle
pratiche scorrette contro la diffusione di pubblicità ingannevole, non veritiera, per il diritto a
ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla
diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche
divulgative ed attività culturali
·         promuovere nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del
Terzo settore, attività a sostegno dei soggetti in stato di disagio.
L’Associazione è indipendente rispetto ad ogni altra associazione od organizzazione di qualsiasi
tipo.
Come attività diversa (pertanto con i limiti e le modalità previste dal decreto interministeriale
attuativo dell’art. 6 del Codice del Terzo settore) l’associazione, inoltre, mira a promuovere la
conoscenza del settore tramite attività di studio e di ricerca come consentita e regolata dal DPR

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135/2003 in armonia con i principi espressi dalla Circolare n. 11379 del 4 agosto 2022 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 3 – Soci ordinari. Sono soci ordinari coloro i quali presentano per iscritto domanda al
Consiglio direttivo, che delibera in merito all'ammissione. Le deliberazioni adottate circa
l'ammissione vengono comunicate al richiedente. La presentazione della domanda di ammissione,
firmata dal richiedente, comporta l'accettazione integrale e incondizionata, da parte del richiedente
del presente statuto. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per
l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto
a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di controllo e
presso lo stesso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà
avvenire con le seguenti modalità: mediante richiesta scritta per via telematica e accesso in sede.
Art. 4 - Recesso, esclusione e decadenza dell'associato
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un
tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori ed ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi
prima.
È motivo di esclusione dell'associato aver avuto comportamenti che disattendono la disciplina e le
norme deontologiche dell'Associazione.
Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due
terzi) dei suoi componenti.
È automatico motivo di decadenza dal novero di Associato il mancato pagamento della quota
associativa annuale. Il provvedimento di decadenza viene adottato in via amministrativa e ratificato,
come semplice presa d'atto dal Consiglio Direttivo.
I soci receduti o decaduti possono essere riammessi con l'accettazione della loro domanda da parte
del Consiglio Direttivo. ART. 5 – Entrate. Le entrate dell'Associazione sono: a) le quote
associative dei soci ordinari; b) i contributi di Enti o Aziende Pubbliche e private; c) i ricavi delle
attività dell'Associazione. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ART. 6 - Fondo
comune. Il fondo comune è costituito dalle quote di adesione ed è destinato alla copertura delle
spese legali e di ogni altra spesa comunque connessa al perseguimento degli scopi statutari. È fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o
riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di
scioglimento, il patrimonio eventualmente residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto alla
Fondazione-Istituto Pennese con sede in Portici (NA) che ha per scopo statutario le finalità
solidaristiche sopra specificate. ART. 7 -Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea, il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza, il Consiglio direttivo. Quest’ultimo è
l'organo di amministrazione ed è composto da 5 componenti eletti tra i soci ordinari
dall’Assemblea. ART. 8 – Assemblea dei soci. L’assemblea è composta dai soci ordinari con

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diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote sociali se previste. L'Assemblea è convocata
dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale
(ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta il
Consiglio Direttivo, o da un terzo dei soci
ordinari. In difetto di pronta convocazione, provvede l’Organo di controllo.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunicate per iscritto, anche mediante
telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail, oppure con affissione presso la sede
dell’associazione con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, facendo fede la data di trasmissione della
convocazione.
Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato: a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
b) l'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice
Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti ex art. 21 c.c.
Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che
può essere scelto anche tra non soci. Per modificare l'atto costitutivo, lo scioglimento
dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione
occorrono la presenza di tutti gli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Compete all'Assemblea: nominare e revocare il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, l’Organo di
controllo e il Segretario; approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; approvare la
relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi per l’avvenire; deliberare sui
ricorsi avverso l'attività del Consiglio Direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approvare l’eventuale
regolamento dei lavori assembleari; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 9 – Il Consiglio direttivo. Spetta al Consiglio: a) nominare il Presidente; b) amministrare
l’Associazione con tutti i poteri ordinari e straordinari, senza limitazione alcuna, se non per quanto
attiene ai compiti dell'Assemblea; c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente
del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse
svolte e preparare i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi da sottoporre all’Assemblea; d)
determinare le quote di ammissione e le quote annue per le diverse categorie dei soci; e) decidere
sulle domande di ammissione dei soci sostenitori; f) predisporre l'ordine del giorno per le
Assemblee e deliberare le relative convocazioni; g) emanare il regolamento per la prestazione dei
servizi ai soci e gli altri regolamenti interni determinando anche gli eventuali rimborsi spese; h)
individuare le azioni di classe da attivare e ogni altra attività legale e/o giudiziale conseguente. Il
Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per predisporre il bilancio da sottoporre
all'Assemblea dei soci, e quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da
almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio è convocato per iscritto, anche a mezzo telegramma,
fax o e-mail, ovvero con affissione di avviso presso la sede legale almeno cinque giorni prima della
data in cui si deve tenere la riunione. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno e
l'ora della convocazione. Di regola il Consiglio si riunisce nella sede dell’Associazione. II Consiglio
è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Delle riunioni si redige

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verbale firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario del Consiglio che viene
riportato su apposito libro. Art. 10 – Presidente. Il Presidente è di diritto uno dei soci facenti parte
il Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Egli può
delegare, occorrendo anche disgiuntamente, lo svolgimento di parte dei suoi poteri di ordinaria e
straordinaria a un componente del Consiglio direttivo. Art. 11 - Direttore Generale. Il Direttore
Generale viene scelto dal Presidente e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo in conformità delle direttive del Presidente; redige i verbali delle sedute del Consiglio
Direttivo, nonché delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Può farsi coadiuvare da esperti per
specifiche mansioni. Art. 12 – Segretario. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente. Il Segretario riceve e custodisce i contributi associativi, le elargizioni ed i
versamenti, provvede ai pagamenti previsti nel bilancio. Tiene l'amministrazione ordinaria
dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al
Consiglio Direttivo. Il segretario, previa delega del Presidente, può aprire conti correnti presso
istituti bancari e presso l'amministrazione postale. Art. 13- Esercizio finanziario. L'esercizio
finanziario coincide con l'anno solare. Entro la fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva
la bozza di bilancio di esercizio provvede alla compilazione del conto consuntivo e del bilancio di
previsione per l'esercizio successivo, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea, corredandoli di
una relazione sulla gestione per la definitiva approvazione. L’organo amministrativo documenta il
carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del
bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i
presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,
predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il termine di cui
sopra per la definitiva approvazione. Art. 14 – Organo di controllo. Laddove ciò sia richiesto per
legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina e revoca un organo di controllo composto
da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti
dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il
bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia
richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo
siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei
conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. ART. 15 – Scioglimento.
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma
seguente. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art.21 c.c.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà
obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d. Lgs
117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ART. 16 - Norma finale. Per tutto quanto non previsto

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dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in
particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto
in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

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