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Trasporti

Rimborso del biglietto: cosa ti spetta per ritardi e cancellazioni di treni, aerei, navi e autobus

A cura della redazione di Class Action Italia · Aggiornato al

Per ogni mezzo di trasporto un regolamento europeo stabilisce quando il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, a un indennizzo per il ritardo e all’assistenza durante l’attesa. Sono diritti minimi: il vettore non può ridurli e non può imporre un voucher al posto del denaro.

Treno: il regolamento (UE) 2021/782

Dal 7 giugno 2023 i diritti dei passeggeri ferroviari sono disciplinati dal regolamento (UE) 2021/782. In caso di ritardo all’arrivo, a parità di biglietto, spetta un indennizzo pari a:

  • 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
  • 50% del prezzo del biglietto per un ritardo pari o superiore a 120 minuti.

L’impresa può non pagare indennizzi inferiori a 4 euro. Se si prevede un ritardo all’arrivo di almeno 60 minuti, il passeggero può scegliere tra il rimborso integrale del biglietto, la prosecuzione del viaggio o un viaggio in data successiva. Durante l’attesa ha diritto a pasti e bevande in misura congrua e, se necessario, a una sistemazione per la notte.

Il nuovo regolamento esclude l’indennizzo per ritardo quando è causato da circostanze eccezionali che l’impresa non poteva evitare, come condizioni meteorologiche estreme, gravi calamità naturali o persone sui binari. Gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria, invece, non esonerano il vettore. Per gli abbonati valgono le regole sugli indennizzi per ritardi ricorrenti previste dalle condizioni del vettore e dai contratti di servizio.

Aereo: il regolamento (CE) 261/2004

Per i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, o in arrivo nell’Unione con un vettore comunitario, il regolamento (CE) 261/2004 riconosce una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di preavviso, di negato imbarco e di ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore:

  • 250 euro per le tratte fino a 1.500 km;
  • 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 euro per le tratte superiori a 3.500 km.

La compensazione non è dovuta se la cancellazione o il ritardo sono causati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso. In caso di cancellazione, o di ritardo di almeno cinque ore, il passeggero può scegliere il rimborso del biglietto entro sette giorni. Durante l’attesa spettano pasti, bevande e, se necessario, l’albergo.

Nave e traghetto: il regolamento (UE) 1177/2010

Per i viaggi via mare e per vie navigabili, in caso di ritardo all’arrivo il passeggero ha diritto a un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto quando il ritardo supera una soglia che dipende dalla durata del viaggio (un’ora per i viaggi fino a quattro ore, due ore fino a otto ore, tre ore fino a ventiquattro ore, sei ore oltre), e al 50% quando il ritardo supera il doppio di quelle soglie. In caso di cancellazione o di ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, si può scegliere tra trasporto alternativo e rimborso.

Autobus: il regolamento (UE) 181/2011

Per i servizi regolari di autobus con percorrenza di almeno 250 km, in caso di cancellazione, ritardo alla partenza superiore a 120 minuti o sovraprenotazione il passeggero può scegliere tra la prosecuzione del viaggio e il rimborso del biglietto. Se il vettore non offre questa scelta, oltre al rimborso spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto.

Per i viaggi di durata superiore a tre ore, in caso di ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, spettano spuntini, pasti e, se necessario, fino a due notti in albergo. I diritti dei passeggeri del trasporto pubblico locale sono approfonditi in una guida dedicata.

Voucher o rimborso in denaro?

Il rimborso spetta in denaro. Il vettore può proporre un buono o un voucher, ma il passeggero è libero di rifiutarlo: per il trasporto aereo, ad esempio, il rimborso con buoni di viaggio è ammesso solo con l’accordo firmato del passeggero. Le misure eccezionali adottate durante l’emergenza sanitaria non sono più in vigore.

Come ottenere il rimborso

  • conserva biglietto, carta d’imbarco, ricevute delle spese sostenute e ogni comunicazione del vettore;
  • presenta un reclamo scritto al vettore, utilizzando il modulo o il canale indicato sul suo sito;
  • se la risposta non arriva o non è soddisfacente, presenta un reclamo di seconda istanza all’autorità competente: l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per treni, autobus e navi, l’ENAC per il trasporto aereo;
  • valuta la conciliazione o l’azione giudiziale, anche in forma collettiva quando il disservizio riguarda molti passeggeri.

Quando il disservizio è collettivo

Ritardi cronici su una linea pendolare, cancellazioni di massa, rimborsi negati in modo sistematico: in questi casi il danno del singolo passeggero è modesto, ma quello complessivo è enorme. L’azione di classe consente di far valere insieme i diritti di tutti, senza che ciascuno debba affrontare una causa per poche decine di euro.

FAQ

Domande frequenti

Il treno ha 45 minuti di ritardo: ho diritto a qualcosa?+

Il regolamento UE prevede indennizzi a partire da 60 minuti di ritardo all’arrivo. Condizioni più favorevoli possono essere previste dalla carta dei servizi del vettore o, per gli abbonati, dai contratti di servizio regionali.

Posso rifiutare il voucher e chiedere i soldi?+

Sì. Il rimborso spetta in denaro; il voucher è un’alternativa che il passeggero può accettare ma non è obbligato ad accettare.

A chi mi rivolgo se il vettore non risponde al reclamo?+

Per treni, autobus e navi all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART); per i voli all’ENAC. In alternativa, o in aggiunta, si può agire in giudizio.

Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale sul singolo caso. Per una valutazione della tua situazione segnalaci il caso.

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