TIM, FASTWEB, VODAFONE, WINDTRE: ILLEGITTIMA FATTURAZIONE A 28 GIORNI
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PRATICA
L’Autorità Garante delle Comunicazioni(AGCOM) ha condannato le società Tim, Fastweb, Vodafone al pagamento di una medesima sanzione di euro 1.160.000,00 (unmilionecentosessantamila/00) (Provvedimenti n. 499/17, 500/17, 498/17) e la WINDTRE al pagamento di una sanzione di euro 2.320.000,00 (duemilionitrecentoventimila/00) (Provvedimento n. 494/17 ) per aver disatteso in danno degli utenti gli obblighi previsti in materia di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su base mensile o suoi multipli. Le società infatti con pratica ingannevole e scorretta hanno leso il diritto della degli utenti di avere informazioni chiare e trasparenti.
La pratica commerciale descritta viola gli artt. 70 e 71 del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 , “Codice delle comunicazioni elettroniche” in quanto “le comunicazioni pubblicate sui siti aziendali non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione della variazione o meno dei volumi di traffico voce, SMS e dati scaturente dalla contrazione dei rinnovi delle offerte”. Le offerte quindi di rinnovo a 28 giorni “risultano carenti rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela”.
La decisione dell’Autorità consente agli utenti di chiedere al Tribunale il risarcimento del danno con una class action a costi ridotti (art.140 bis). La legge 4 dicembre 2017, n. 172(di conversione del D.l. 16 ottobre 2017, n. 148) ha confermato poi “la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese” (Art. 19 quinquiesdecies).
FAQ
Il titolare del contratto di telefonia fissa e/o mobile con Tim, Fastweb, Vodafone, Windtre che prevede il rinnovo ogni 28 giorni
1) Copia del contratto sottoscritto con le società di telecomunicazioni;
2) Copia delle comunicazioni ricevute on line e cartacea;
3) Copia di altra documentazione ritenuta utile;
4) Descrizione di altri comportamenti scorretti delle società di telecomunicazioni
Le società di telecomunicazioni singolarmente considerate
Tim: MILANO
Vodafone: TORINO
WindTre: MILANO
Fastweb: MILANO
Risarcimento del danno.