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LE REGOLE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS

by Class Action Italia
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Il servizio di trasporto di competenza degli enti territoriali (Regione, Provincia e Comune) è stato riformato recentemente dal D. lgs 201del 2022 quale «servizio pubblico locale a rete».

L’ art. 7 del D. lgs 201 del 2022 stabilisce che sono le autorità di regolazione (ART – Autorità di regolazione dei trasporti) ad individuare i costi di riferimento dei servizi, gli indicatori e i livelli minimi di qualità idonei a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

Gli standard di qualità, sono regolati e resi pubblici attraverso le carte di servizio ovvero i documenti che contengono le prescrizioni a cui i gestori del servizio devono conformarsi attenendosi alle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

I diritti degli utenti dei servizi pubblici sono garantiti dal rispetto di standard di qualità.

Norma fondamentale in materia è il REG.UE 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. Il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 attua la normativa europea individuando l’ART quale organismo competente ad emettere le sanzioni.

La normativa europea che disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore, si applica:

  • integralmente ai servizi di lunga percorrenza, ossia per le tratte pari o superiori ai 250 km;
  • parzialmente ai servizi che coprono distanze più brevi.

Nel caso di distanza inferiore a 250 km trovano applicazione l’articolo 4 paragrafo 2 (“Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie”), l’articolo 9 (“Diritto al trasporto”), l’articolo 10 paragrafo 1 (“Eccezioni e condizioni speciali”), l’articolo 16 paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 (“Formazione”),  l’articolo 17 paragrafi 1 e 2 (“Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità”), gli articoli da 24 a 27 (facenti parte del capo V – Disposizioni generali in materia di informazione e reclami) e l’articolo 28 (“Organismi nazionali responsabili dell’applicazione”).

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