Sintesi redatta a partire dallo statuto vigente pubblicato sul vecchio sito e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per il testo integrale fa fede la versione registrata presso il RUNTS; copia può essere richiesta scrivendo all'indirizzo indicato in calce.
Art. 1 — Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice civile, un'associazione denominata «Associazione Class Action Italia – ClassIT», identificata anche con il solo acronimo «ClassIT».
L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La qualifica costituisce segno distintivo dell'ente e viene riportata nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in ogni altro segno distintivo adottato.
La sede legale è in Portici (NA), via Libertà 205. La durata dell'associazione è fissata fino al conseguimento dello scopo. L'associazione opera con rappresentanza nazionale e internazionale. Le variazioni di indirizzo non comportano modifica statutaria.
Art. 2 — Finalità
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
In particolare, l'associazione esercita le attività previste alla lettera w) dell'articolo: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo (art. 27 della legge 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (art. 1, comma 266, legge 244/2007).
Nello specifico, l'associazione intende:
- Realizzare attività di informazione, educazione e formazione rivolte ai consumatori e agli utenti delle attività di interesse generale, per favorire scelte consapevoli nei rapporti con la produzione e la distribuzione, con attenzione al risparmio delle risorse, alla riduzione degli sprechi energetici e al rispetto dell'ambiente, anche tramite progetti dedicati a giovani, anziani, immigrati e altre categorie sociali.
- Tutelare consumatori e utenti monitorando le campagne pubblicitarie e contrastando le pratiche scorrette, la pubblicità ingannevole o non veritiera; promuovere il diritto a un'informazione adeguata sulla qualità di prodotti e servizi; proteggere i minori dalla diffusione mediatica di contenuti nocivi; svolgere attività editoriali e culturali.
- Promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale, iniziative a sostegno dei soggetti in stato di disagio.
L'associazione è indipendente rispetto ad ogni altra associazione od organizzazione di qualsiasi tipo.
Come attività diversa — nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale attuativo dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore — l'associazione promuove la conoscenza del settore tramite attività di studio e di ricerca, come consentito dal DPR 135/2003 e in armonia con la Circolare n. 11379 del 4 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 3 — Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro che presentano per iscritto domanda al Consiglio direttivo, il quale delibera sull'ammissione e comunica la decisione al richiedente. La presentazione della domanda, firmata dal richiedente, comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente statuto.
Ogni associato iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi e — se maggiore di età — per candidarsi agli organi dell'associazione.
Ogni associato può esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'organo di controllo, da soddisfare entro 10 giorni dalla richiesta. L'accesso avviene tramite richiesta scritta per via telematica e consultazione presso la sede.
Art. 4 — Recesso, esclusione e decadenza dell'associato
L'associato può sempre recedere dall'associazione, salvo che si sia obbligato a farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso è comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché formulata almeno tre mesi prima.
Costituisce motivo di esclusione il comportamento che disattende la disciplina e le norme deontologiche dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta automaticamente la decadenza. Il provvedimento è adottato in via amministrativa e ratificato, come semplice presa d'atto, dal Consiglio direttivo.
I soci receduti o decaduti possono essere riammessi previa accettazione della loro domanda da parte del Consiglio direttivo.
Art. 5 — Entrate
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- Quote associative dei soci ordinari.
- Contributi di enti o aziende pubbliche e private.
- Ricavi delle attività dell'associazione.
L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, neppure in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio — comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate — per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 6 — Fondo comune
Il fondo comune è costituito dalle quote di adesione ed è destinato alla copertura delle spese legali e di ogni altra spesa connessa al perseguimento degli scopi statutari.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Fondazione-Istituto Pennese con sede in Portici (NA), che persegue finalità solidaristiche compatibili con quelle dell'associazione.
Art. 7 — Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Presidente — che ne ha la legale rappresentanza — e il Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da 5 membri eletti tra i soci ordinari dall'Assemblea.
Art. 8 — Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta dai soci ordinari con diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote sociali se previste. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il bilancio consuntivo e, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci ordinari. In difetto di pronta convocazione vi provvede l'organo di controllo.
Le convocazioni sono comunicate per iscritto — anche tramite telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail — oppure mediante affissione presso la sede dell'associazione, con almeno 8 giorni di anticipo; fa fede la data di trasmissione. L'avviso indica giorno, ora e luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, cui spetta verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art. 21 c.c.
Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, che può essere scelto anche tra non soci. Per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento dell'associazione e le delibere di fusione, scissione e trasformazione sono richiesti la presenza di tutti gli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Spetta all'Assemblea: nominare e revocare il Consiglio direttivo, il Tesoriere, l'organo di controllo e il Segretario; approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri; deliberare sui ricorsi avverso l'attività del Consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Art. 9 — Il Consiglio direttivo
Spetta al Consiglio direttivo:
- a) Nominare il Presidente.
- b) Amministrare l'associazione con tutti i poteri ordinari e straordinari, senza limitazioni se non per quanto attiene ai compiti dell'Assemblea.
- c) Predisporre le bozze del bilancio di esercizio e — quando previsto — del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse; preparare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
- d) Determinare le quote di ammissione e le quote annue per le diverse categorie di soci.
- e) Decidere sulle domande di ammissione dei soci sostenitori.
- f) Predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee e deliberarne le convocazioni.
- g) Emanare il regolamento per la prestazione dei servizi ai soci e gli altri regolamenti interni, determinando anche eventuali rimborsi spese.
- h) Individuare le azioni di classe da attivare e ogni altra attività legale o giudiziale conseguente.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione avviene per iscritto — anche a mezzo telegramma, fax o e-mail — o tramite affissione di avviso presso la sede legale, almeno cinque giorni prima della riunione, indicando ordine del giorno e ora di convocazione. Di regola il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, riportato su apposito libro.
Art. 10 — Presidente
Il Presidente è di diritto uno dei soci facenti parte del Consiglio direttivo. Ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.
Può delegare, anche disgiuntamente, lo svolgimento di parte dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a un componente del Consiglio direttivo.
Art. 11 — Direttore Generale
Il Direttore Generale è scelto dal Presidente e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo in conformità alle direttive del Presidente.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, nonché delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Per specifiche mansioni può avvalersi del supporto di esperti.
Art. 12 — Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Riceve e custodisce i contributi associativi, le elargizioni e i versamenti, e provvede ai pagamenti previsti in bilancio.
Cura l'amministrazione ordinaria dell'associazione e predispone i dati per il bilancio di previsione e per il consuntivo da fornire al Consiglio direttivo. Previa delega del Presidente, può aprire conti correnti presso istituti bancari e presso l'amministrazione postale.
Art. 13 — Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro la fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, compila il conto consuntivo e il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di una relazione sulla gestione.
L'organo amministrativo documenta nei documenti di bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte.
Laddove il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso predispone — entro i medesimi termini previsti per il bilancio — il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione.
Art. 14 — Organo di controllo
Laddove richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina e revoca un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. È ammessa la nomina di un organo di controllo monocratico tra le medesime categorie. Ai componenti si applica l'art. 2399 del codice civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il monitoraggio sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.
Quando richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se i membri dell'organo di controllo sono iscritti al registro dei revisori, possono svolgere anche la funzione di revisori legali dei conti, qualora non sia nominato un altro soggetto incaricato.
Art. 15 — Scioglimento
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e si pronuncia sulla destinazione del patrimonio residuo dalla liquidazione, nei limiti del comma successivo. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 c.c.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo — previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge — è obbligatoriamente devoluto a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 16 — Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore — in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni — e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.
