Salta al contenuto

Attiva

Tesla FSD · Hardware 3

Studio JRC
24%

Quota indicata dallo studio JRC richiamato nella pagina storica.

Paesi UE
26

Mercati coinvolti nelle comparazioni citate dalla Commissione europea.

Recepimento
2023

Anno in cui l'Italia ha tipizzato la fattispecie nel Codice del Consumo.

In sintesi

Parere preliminare di ammissibilità (bozza per discussione preliminare — non è atto decisorio né consulenza legale nei confronti dei singoli).

Caso: Tesla FSD / esclusione veicoli Hardware 3 — CLASS IT-2026-1. Resistente: Tesla Italy s.r.l. (verifica della legittimazione passiva con riferimento anche a Tesla Inc. e Tesla Manufacturing Brandenburg SE per profili transnazionali). Data: 26 aprile 2026. Redazione: Skill di screening — Class Action Italia ETS. L’analisi scritta resta una bozza di lavoro; le verifiche e le valutazioni sull’iniziativa procedono.

1. Sintesi della fattispecie

A partire dal 2019 Tesla ha commercializzato in Europa, e in particolare in Italia, le proprie autovetture (Model 3, Model Y e Model S/X di pari generazione) con il pacchetto opzionale denominato Full Self-Driving Capability (FSD), venduto a un prezzo che è progressivamente cresciuto fino a circa € 7.500 e presentato al pubblico come abilitazione della guida autonoma futura del veicolo, attivabile mediante successivi aggiornamenti software. Per oltre quattro anni i veicoli sono stati equipaggiati con il computer di bordo denominato Hardware 3 (HW3), sul presupposto, ribadito pubblicamente da Tesla e dal suo amministratore delegato, che tale piattaforma sarebbe stata idonea a supportare la guida autonoma di livello pieno. Nel gennaio 2025, in sede di earnings call, lo stesso amministratore delegato ha pubblicamente ammesso che Hardware 3 non è strutturalmente in grado di supportare il Full Self-Driving non supervisionato e che sarebbe stato necessario un retrofit hardware. Nell’aprile 2026 l’autorità olandese di omologazione (RDW) ha approvato il rilascio dell’FSD Supervisionato in Europa — limitatamente però ai soli veicoli equipaggiati con il successivo Hardware 4 (AI4), introdotto da Tesla nel corso del 2023. I proprietari italiani di veicoli HW3 che hanno acquistato il pacchetto opzionale si trovano dunque, de facto, esclusi in via permanente dalla funzionalità per cui hanno corrisposto il corrispettivo, in assenza di un piano industriale chiaro di sostituzione hardware o di compensazione monetaria. La platea italiana dei lesi è qualitativamente significativa: pur in assenza di dati ufficiali, le stime di stampa parlano di alcuni milioni di veicoli HW3 a livello globale, con una quota italiana plausibilmente nell’ordine delle migliaia. Sono già state lanciate azioni collettive nei Paesi Bassi (iniziativa di un proprietario olandese per un collective claim di € 6.800 per veicolo) e una class action in California ha raggiunto 3.000 aderenti.

2. Quadro normativo applicabile

Sul piano sostanziale la condotta presenta una pluralità di profili di illiceità. In sede consumeristica viene in rilievo la disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui agli Artt. 18 ss. del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con particolare riguardo alle azioni e omissioni ingannevoli (Artt. 21-22) sulle caratteristiche essenziali del prodotto, in attuazione della Direttiva 2005/29/CE come integrata dalla Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus, recepita con D.Lgs. 26/2023). Rilevante altresì la disciplina dei contenuti e servizi digitali introdotta dal D.Lgs. 173/2021 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/770), che impone obblighi di conformità del software al contratto, nonché la disciplina della garanzia di conformità nei contratti di vendita di beni con elementi digitali (D.Lgs. 170/2021). Sul piano civilistico la fattispecie è inquadrabile nell’inadempimento contrattuale ex Art. 1218 c.c. — il pacchetto FSD costituisce prestazione contrattualmente determinata e mai erogata — e, per il profilo dolo-incidente, ai sensi degli Artt. 1439 e 1440 c.c., con eventuale ricaduta sui rimedi della risoluzione e del risarcimento. Sul piano collettivo gli strumenti di tutela astrattamente attivabili sono tre: l’azione di classe ex L. 31/2019 (Artt. 840-bis ss. c.p.c.), l’azione rappresentativa ex D.Lgs. 28/2023 e l’azione inibitoria collettiva ex Art. 840-sexiesdecies c.p.c.

3. Strumento prescelto

Il caso si presta a un’attivazione cumulativa, e questa è la configurazione raccomandata. La sede principale della tutela patrimoniale dei lesi è l’azione di classe ex L. 31/2019, che consente di far valere i diritti individuali omogenei al risarcimento del danno e/o alla restituzione del corrispettivo del pacchetto FSD non erogato. A questa va affiancata l’azione inibitoria collettiva ex Art. 840-sexiesdecies, finalizzata a ottenere — con il rito camerale e i tempi più rapidi che esso consente — l’ordine di cessazione della pratica di commercializzazione del pacchetto FSD su hardware non idoneo, l’imposizione di informativa correttiva agli acquirenti e l’eventuale adozione di misure ex Art. 614-bis c.p.c. Considerata la copertura della fattispecie da parte dell’Allegato II-septies del Codice del Consumo (Direttiva 2005/29/CE, Direttiva 2019/770), va concretamente valutata anche l’attivazione dell’azione rappresentativa ex D.Lgs. 28/2023 — questa scelta è dirimente sotto il profilo strategico, perché consentirebbe il coordinamento con azioni rappresentative analoghe in altri Stati membri (in particolare Paesi Bassi). La scelta fra azione di classe e azione rappresentativa, o l’eventuale loro impiego congiunto, è l’oggetto principale della discussione strategica sub § 6.

Strumento principale proposto: azione di classe ex L. 31/2019 (risarcitoria/restitutoria) + azione inibitoria collettiva ex Art. 840-sexiesdecies con separazione delle cause, valutando nel parere completo la sostituzione o l’integrazione con azione rappresentativa ex D.Lgs. 28/2023.

Qualità del ricorrente proposto: Class Action Italia ETS in qualità di ente iscritto ex Art. 196-ter disp. att. c.p.c., con valutazione complementare circa l’opportunità di affiancare un componente individuale ricorrente (proprietario italiano di Tesla HW3 con FSD) per ottenere la liquidazione diretta del danno in sentenza ex Art. 840-sexies lett. a). Si raccomanda l’identificazione di un ricorrente individuale capofila con documentazione completa, ferma la promozione formale come ente.

4. Verifica dei filtri di ammissibilità (Art. 840-ter c. 4 c.p.c.)

4.1 Filtro (a) — Manifesta infondatezza. Elementi del caso: la prospettazione si articola su una condotta documentata (commercializzazione del pacchetto FSD su HW3) e su un fatto pubblicamente ammesso dal soggetto resistente (dichiarazione di gennaio 2025 sull’inidoneità tecnica di HW3). Il quadro normativo applicabile (Codice del Consumo, disciplina dei contenuti digitali, Art. 1218 c.c.) è solido e di portata generale. Il pregiudizio patrimoniale è chiaramente identificabile (corrispettivo del pacchetto opzionale). Giudizio: SODDISFATTO. Motivazione: la prospettazione è ben lontana dal canone della manifesta infondatezza; l’esistenza di una promessa contrattuale e pre-contrattuale documentata, l’ammissione pubblica del soggetto resistente sull’impossibilità tecnica di erogazione, e l’esistenza di pronunce favorevoli ai consumatori in altre giurisdizioni (Regno Unito, Butler v. Tesla, transazione con rimborso integrale; iniziative collettive in California e nei Paesi Bassi) escludono il rischio di vaglio negativo prima facie.

4.2 Filtro (b) — Omogeneità dei diritti individuali. Nucleo fattuale comune: medesima condotta commerciale (vendita del pacchetto opzionale FSD), medesimo prodotto (software FSD), medesima piattaforma hardware difettata (HW3), medesimo titolo contrattuale (contratto di acquisto del veicolo con opzione FSD secondo modulistica standard Tesla), medesimo meccanismo di danno (corrispettivo pagato per funzionalità non erogata). Profili di possibile disomogeneità: variabilità del prezzo pagato per il pacchetto FSD nel periodo 2019-2023 (oscillazione fra circa € 4.500 e € 7.500); diversificazione fra acquisto upfront del pacchetto e successive forme di abbonamento (FSD Subscription); eventuali profili di acquisto su mercato dell’usato (con possibile ulteriore questione di trasferimento del pacchetto al nuovo proprietario); diversità linguistica e contrattuale fra acquirenti che hanno utilizzato il sito Tesla in italiano e acquirenti che hanno usato versioni in altre lingue; eventuali affidamenti specifici basati su comunicazioni promozionali individualizzate. Giudizio: SODDISFATTO con riserva di sotto-articolazione per sottoclassi. Motivazione: il nucleo fattuale unitario è solidissimo (un solo prodotto software, una sola piattaforma hardware, una sola promessa di funzionalità) e prevale sulle differenziazioni, che sono prevalentemente di tipo quantitativo (importo individuale del danno, computabile sulla base della prova documentale di ciascun acquirente). La disomogeneità qualitativa più rilevante riguarda l’eventuale segmentazione tra acquirenti del pacchetto upfront e abbonati FSD: si raccomanda di valutare la costruzione di sottoclassi distinte (HW3 + FSD upfront pre-2023 / HW3 + FSD subscription) ovvero di limitare la classe alla prima categoria, in cui l’omogeneità è massima. Eventuale raccomandazione: definizione del perimetro di classe in chiave conservativa (HW3 + FSD upfront, periodo 2019–dicembre 2023, mercato italiano), con eventuale azione separata o di seconda fase per la classe degli abbonati FSD. La segmentazione è mossa difensiva preventiva contro l’eccezione di disomogeneità.

4.3 Filtro (c) — Conflitto di interessi del ricorrente. Verifica condotta: assenza di rapporti documentabili fra Class Action Italia ETS e Tesla Italy s.r.l., Tesla Inc. o soggetti collegati. Da effettuare verifica formale interna su: (i) eventuali finanziamenti o donazioni ricevuti dall’ente da Tesla o da soggetti collegati nell’ultimo quinquennio; (ii) presenza nei consigli o nelle cariche direttive di soggetti con interessi rilevanti nel settore automotive Tesla; (iii) eventuali pendenze in altri procedimenti di componenti dell’ente con il resistente. Giudizio: DA APPROFONDIRE (verifica formale prima del deposito). Motivazione: non emergono prima facie rapporti rilevanti, ma la verifica formalizzata è prassi raccomandata in tutti i casi e va documentata in atti. Si raccomanda dichiarazione di assenza di conflitti del consiglio direttivo prima della delibera di promozione dell’azione.

4.4 Filtro (d) — Adeguatezza del ricorrente. Profilo di adeguatezza in concreto: l’ente è iscritto nell’elenco ex Art. 196-ter disp. att. c.p.c., circostanza che vale come accertamento di adeguatezza in astratto. Il caso presenta tuttavia profili di particolare complessità tecnica e dimensionale: dimensione transnazionale (azioni concorrenti in più Stati membri), tecnicità del settore (architettura hardware/software automotive, regimi di omologazione UE, diritto dei contenuti digitali), classe potenzialmente molto numerosa, esposizione mediatica significativa, capacità di reazione di un resistente con risorse difensive di rilievo internazionale. Giudizio: DA APPROFONDIRE. Motivazione: l’adeguatezza in astratto non è in discussione; quella in concreto richiede di programmare ex ante: (a) la formazione di un team legale con expertise specifica in diritto consumeristico, contratti di software e contrattualistica automotive; (b) un eventuale partenariato tecnico con un expert witness in architettura di calcolo automotive e sistemi ADAS; (c) un piano di sostenibilità finanziaria del procedimento, eventualmente con ricorso a third-party funding o accordo di compenso premiale qualificato con il difensore; (d) un coordinamento operativo con le iniziative parallele in altri Stati membri (in particolare l’iniziativa olandese di collective claim) per scambio di evidenze e strategia processuale.

5. Verifiche ulteriori

Effetto preclusivo Art. 840-quater: da verificare puntualmente sul portale dei servizi telematici (Tribunale delle Imprese di Milano, sezione specializzata) la presenza di azioni di classe già pendenti contro Tesla Italy s.r.l. sui medesimi fatti. Verifica dirimente prima del deposito: la pubblicazione di un ricorso anteriore inibirebbe per sessanta giorni la proposizione di azioni successive e, in caso di ammissibilità della prima, precluderebbe definitivamente azioni nuove sui medesimi fatti.

Pendenza di istruttoria autorità di settore o giudizio amministrativo (Art. 840-ter c. 3): due elementi richiedono approfondimento. Primo: risulta da fonti aperte la chiusura, in periodo non meglio specificato, di istruttorie AGCM nei confronti di Tesla Italy s.r.l. (insieme a Stellantis, BYD e Volkswagen Group Italia). È cruciale acquisire e analizzare il provvedimento conclusivo AGCM, perché definisce il perimetro fattuale e giuridico già accertato in sede amministrativa e ne condiziona l’utilizzabilità istruttoria nell’azione civile. Se l’oggetto è diverso dalla fattispecie FSD/HW3, va valutata l’opportunità di segnalazione propulsiva di CLASS IT ETS ad AGCM ex Art. 27 Codice del Consumo per l’apertura di un’istruttoria specifica. Secondo: viene in rilievo come precedente AGCM strutturalmente analogo il caso Vorwerk Neato (istruttoria avviata aprile 2026), in cui l’autorità ha contestato la condotta di un produttore che ha interrotto i servizi smart — facendo venir meno le funzionalità essenziali dell’apparecchio — qualificandola come pratica commerciale scorretta ai sensi degli Artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo. La fattispecie è giuridicamente sovrapponibile, mutatis mutandis, alla questione FSD/HW3 e costituisce ancoraggio argomentativo significativo.

Prescrizione: per l’azione contrattuale ex Art. 1218 c.c., il termine ordinario è decennale (Art. 2946 c.c.); la decorrenza dal 2019 (primo anno di vendita FSD su HW3 in Europa) colloca la prescrizione potenziale nel 2029, fermi i termini specifici di garanzia di conformità (24 mesi dalla consegna, ferma la disciplina del bene con elementi digitali ex D.Lgs. 170/2021). Per il profilo extracontrattuale e per il dolo, il termine quinquennale ex Art. 2947 c.c. decorre dalla scoperta del danno: l’ammissione di Musk del gennaio 2025 e l’esclusione formale di HW3 dell’aprile 2026 costituiscono i dies a quo più favorevoli al consumatore. Non vi sono criticità immediate di prescrizione, ma ogni mese di ritardo riduce il margine.

Foro competente: Tribunale delle Imprese presso il Tribunale ordinario di Milano, in quanto sede legale italiana di Tesla Italy s.r.l. Verifica della legittimazione passiva esclusiva di Tesla Italy s.r.l. ovvero della necessità di chiamata in causa di Tesla Inc. e/o Tesla Manufacturing Brandenburg SE: l’opzione di citare anche le entità estere apre profili di giurisdizione e notifica che vanno gestiti con attenzione (Reg. UE 1215/2012 Bruxelles I-bis), ma può essere strategicamente opportuna per ampliare il fronte difensivo del resistente e rafforzare l’efficacia esecutiva.

6. Profili di rischio

Cinque profili meritano attenzione. Sul piano probatorio, il rischio principale è la difesa di Tesla che potrebbe sostenere: (i) che la promessa originaria era condizionata a sviluppi tecnologici e regolatori incerti; (ii) che HW3 erogherà comunque una versione di FSD adattata e che dunque la prestazione contrattuale è in via di esecuzione; (iii) che l’eventuale piano di retrofit annunciato dall’amministratore delegato basta a escludere l’inadempimento. Tale linea difensiva è documentalmente contrastabile (l’esclusione di HW3 dall’omologazione olandese del 2026 è fatto storico, e l’ammissione di Musk del gennaio 2025 è dichiarazione di parte qualificata), ma richiede preparazione tecnica accurata. Sul piano normativo, profilo aperto è il rapporto fra disciplina della garanzia di conformità (24 mesi) e disciplina dei contenuti digitali (potenzialmente più estesa, con obblighi di aggiornamento nel periodo ragionevole atteso dal consumatore): la qualificazione del FSD come servizio digitale o come componente del bene con elementi digitali ha conseguenze decisive sul regime applicabile e va argomentata. Sul piano strategico, il coordinamento con azioni parallele in altri Stati membri è opportunità ma anche rischio: una transazione globale di Tesla con specifici claimant olandesi potrebbe ridurre l’interesse mediatico e processuale dell’azione italiana se non si è entrati nel processo di coordinamento. Sul piano finanziario, il procedimento ha durata pluriennale e costi non trascurabili, anche tenendo conto del regime di favor (anticipo CTU sul resistente, compenso premiale al difensore ex Art. 840-novies c. 6). Sul piano reputazionale, il caso ha forte visibilità mediatica e politica (resistente con esposizione mediatica peculiare): scelta strategica e comunicazione vanno coordinate.

7. Profili economici

Sostenibilità del procedimento per CLASS IT ETS: il fabbisogno finanziario è gestibile a regime ordinario nelle prime fasi (deposito ricorso, fase di ammissibilità, eventuale reclamo), grazie al regime di favor del Titolo VIII-bis. Le fasi successive (istruttoria, eventuale CTU sull’architettura hardware, gestione della procedura di adesione) richiedono pianificazione e potenzialmente partner finanziari. L’ente deve deliberare un budget di procedimento e identificare le fonti.

Compenso premiale al difensore (Art. 840-novies c. 6): l’attesa è significativa. Stimando in via prudenziale una classe di 3.000-8.000 aderenti italiani (proiezione conservativa rispetto ai numeri di iniziativa olandese e californiana) e un valore individuale medio di € 5.500 (media ponderata fra acquirenti upfront e subscription), l’ammontare complessivo della classe potrebbe oscillare fra € 16,5 e € 44 milioni; il compenso premiale, secondo lo schema progressivo dell’Art. 840-novies c. 1, andrebbe stimato nell’ordine grandezza dei € 1-3 milioni, riducibile fino al 50% per modulazione discrezionale del giudice. Questo è elemento attrattivo per il difensore e fattore di sostenibilità dell’azione.

Necessità di partner finanziari o assicurativi: opportuno valutare un third-party funding (regolato da accordo che preservi l’autonomia decisionale dell’ente e l’assenza di conflitti) per le fasi più onerose, e una polizza tutela legale dell’ente per i profili di soccombenza parziale o di costi non recuperabili.

8. Giudizio sintetico di azionabilità

Esito: APPROFONDIRE. La fattispecie è prima facie azionabile e i filtri di ammissibilità appaiono superabili in modo gestibile. L’esito APPROFONDIRE è motivato da quattro punti aperti che richiedono istruttoria propria di CLASS IT ETS prima della deliberazione collegiale di promozione: (i) acquisizione e analisi del provvedimento AGCM relativo a Tesla Italy s.r.l. (chiusura istruttoria precedente), per definire il perimetro di sovrapposizione con la fattispecie FSD/HW3; (ii) verifica documentale sul portale telematico circa l’esistenza di azioni di classe già pendenti su questa fattispecie contro Tesla in Italia, ai fini dell’effetto preclusivo Art. 840-quater; (iii) costruzione della classe per sottoclassi (FSD upfront pre-2023 vs subscription) con definizione conservativa del perimetro per minimizzare il rischio di eccezione di disomogeneità; (iv) valutazione comparativa fra azione di classe ex L. 31/2019 e azione rappresentativa ex D.Lgs. 28/2023 (con verifica dirimente dell’iscrizione di CLASS IT ETS nell’elenco D.Lgs. 28/2023, da non confondere con quello ex Art. 196-ter disp. att. c.p.c.), e definizione dell’eventuale strategia di coordinamento con la collective claim olandese.

In esito a queste verifiche, si propone al consiglio direttivo di pronunciarsi su una raccomandazione operativa che, allo stato, propende per l’avvio congiunto di azione di classe e azione inibitoria collettiva con separazione delle cause, in qualità di ente ricorrente e con identificazione di un componente individuale capofila.

9. Raccomandazioni operative

Si raccomanda una sequenza operativa articolata in cinque passaggi. Primo: immediato avvio di una verifica documentale interna sui due fronti AGCM (provvedimento concluso su Tesla Italy s.r.l. e segnalazione propulsiva ex Art. 27 Codice del Consumo per la fattispecie specifica FSD/HW3, da depositare a cura dell’ente). Secondo: lancio di una call pubblica di Class Action Italia ETS rivolta ai proprietari italiani di Tesla con HW3 e pacchetto FSD attivato, finalizzata a raccogliere segnalazioni qualificate, costruire la base evidence e identificare il componente individuale capofila — la call può accompagnarsi a una nota stampa e a un canale di raccolta documenti (contratti di vendita, fatture FSD, comunicazioni Tesla). Terzo: presa di contatto con l’iniziativa olandese (organizzata da un proprietario dei Paesi Bassi) e con eventuali analoghe iniziative europee, per valutare formule di coordinamento processuale o di scambio di evidenze, anche ai fini dell’eventuale impostazione transfrontaliera ex D.Lgs. 28/2023. Quarto: produzione del parere completo (Livello 3) destinato alla deliberazione collegiale, da redigere nelle quattro-sei settimane successive all’esito delle verifiche di cui ai punti precedenti, con architettura processuale definitiva e budget di procedimento. Quinto: deliberazione del consiglio direttivo, con dichiarazione di assenza di conflitti dei membri ai sensi dell’Art. 840-ter c. 4 lett. c), autorizzazione al deposito e mandato al difensore.

Si raccomanda altresì di non depositare il ricorso prima di avere consolidato i punti aperti: il ricorso depositato in via prematura e dichiarato inammissibile per profili gestibili in fase istruttoria sarebbe danno reputazionale e processuale di particolare gravità, considerata l’esposizione mediatica del caso.

Aderisci

Sei coinvolto in questa vicenda?

Compila il modulo: il team di Class Action Italia valuterà la tua posizione su Tesla FSD · Hardware 3e ti ricontatterà con i prossimi passi per aderire all'azione collettiva.

  • Valutazione gratuita della tua documentazione
  • Risposta dedicata dal pool professionale
  • La segnalazione non comporta costi né adesione automatica

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. La segnalazione viene inviata senza lasciare il sito.